27/12/2007

ZONA A TRAFFICO LIMITATO, LE NUOVE REGOLE D'ACCESSO

L'Ordinanza del Sindaco che disciplina l'accesso degli automezzi al centro storico è stata recentemente modificata
L'Ordinanza che disciplina l’accesso agli automezzi nella Zona a Traffico Limitato è stata recentemente modificata. Di seguito alcuni dei passaggi più significativi che interessano automobilisti ed operatori del commercio.
I veicoli che espongono il logo "Cityporto" (il nuovo servizio del Comune per la “Consegna ecologica” delle merci in centro storico, gestito dall’Agenzia della Mobilità, cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna, con il contributo della camera di Commercio e della Provincia), non necessitano più di alcuna autorizzazione.
Dal 1° gennaio 2008 nella Zona a Traffico Limitato non possono più circolare:
- I veicoli commerciali per il trasporto di merci in conto terzi delle categorie N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate), N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 ton. ma non superiore a 12 ton). e N3 (veicoli destinati al trasporto di merci , aventi massa massima superiore a 12 ton.), con alimentazione diesel e/o benzina pre euro, euro 1 ed euro 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE o alla direttiva 99/96 A CE e successive.
Dal 1° ottobre 2008 nella Zona a Traffico Limitato non potranno più circolare:
- tutti i veicoli commerciali per il trasporto di merci (quindi anche quando il trasporto è ad uso proprio), delle categorie N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 ton., N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 ton. ma non superiore a 12 ton. e N3 (veicoli destinati al trasporto di merci , aventi massa massima superiore a 12 ton, con alimentazione diesel e/o benzina pre euro, euro 1 ed euro 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE o alla direttiva 99/96 A CE e successive. I divieti riportati precedentemente non sono operativi per:
- a) i veicoli già autorizzati alla data del 31/12/2007 e fino alla naturale scadenza del titolo autorizzativo;
- b) per i veicoli commerciali adibiti al trasporto delle merci deperibili, quali, ad esempio, frutta ed ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione, nonchè i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive; ovvero per i veicoli commerciali adibiti al trasporto di prodotti che richiedono la non interruzione della "catena del freddo";
- c) per i veicoli destinati al rifornimento delle edicole.
- L'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si può svolgere dal lunedì al venerdì (escluso i festivi), è autorizzata dalle 8,30 alle 18,30 (prima era solo fino alle 17,30).
- Sempre nella fascia oraria 08,30 - 18,30 possono circolare i veicoli di massa complessiva fino a 6 tonnellate di artigiani con sede, magazzino o laboratorio nella ZTL che effettuano attività di manutenzione anche nella ZTL; artigiani con sede fuori ZTL per visita alla clientela in ZTL; artigiani-impiantisti con sede fuori ZTL che effettuano attività di installazione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento nella ZTL.
Invariati tutti gli altri punti dell'Ordinanza ZTL di carattere generale.

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