21/03/2014

PROTEZIONE CIVILE / 2 – GLI EVENTI E LE COMPETENZE

Tre le tipologie su cui si interviene, con i diversi livelli di responsabilità

L’aggiornamento del Piano comunale di Protezione civile individua tre tipologie di eventi su cui sono previsti gli interventi e le relative competenze  di coordinamento.

Per gli eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria (esempio, piccole esondazioni localizzate che possono interessare poche abitazioni oppure la viabilità) la competenza è affidata al sindaco.

Per gli eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria (esempio, la piena dei fiumi Secchia e Panaro) la competenza è attribuita al prefetto.

Per le calamità naturali o connesse con l’attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (è il caso di un terremoto) deve essere deliberato lo stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri. Anche in questo caso è il prefetto a coordinare le attività, ma come delegato del presidente del Consiglio dei ministri o del ministro per il coordinamento della Protezione civile.

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