25/07/2014

ALLUVIONE / 2 - LE NOVITÀ DELLA NUOVA ORDINANZA

Prorogate anche le scadenze per le spese. Disposizioni coordinate per le attività produttive. E si può chiedere il rimborso per la rimozione del fango dalle abitazioni

La nuova ordinanza sui danni dell’alluvione prevede la proroga all’8 agosto del termine per la presentazione delle domande di risarcimento, ma viene anche prorogata al 30 giugno 2015 la scadenza entro la quale sostenere le spese per la riparazione o l’acquisto di beni mobili equivalenti a quelli distrutti o danneggiati (arredamento ed elettrodomestici), la medesima della fine lavori degli interventi di ripristino dei beni immobili. La scadenza per la per la riparazione o il riacquisto di beni mobili registrati (auto e moto), invece, è prorogata al 31 dicembre 2014.

Rispetto al coordinamento con le disposizioni dell’ordinanza relativa alle attività produttive, viene definito l’iter per le richieste di contributi di imprenditori o agricoltori con danni alle abitazioni principali già segnalati in febbraio nelle schede delle attività produttive (scheda C) e dell’agricoltura (scheda D): si presenza la domanda sulla base delle direttive-ordinanze 2 e 8 a condizione che l’abitazione non sia collegata strutturalmente o ubicata in immobili a uso produttivo, in quel caso la domanda deve essere presentata congiuntamente a quella relativa all’attività produttiva e segue modalità e tempi disciplinati dalla ordinanza n. 6.

Tra le altre novità, introdotte sulla base delle osservazioni formulate dai Comuni e dalle Province al Comitato istituzionale, si sottolinea che per i beni immobili (abitazioni private), nel caso di danni segnalati in sede di ricognizione (scheda B) superiori ai 15 mila euro e di danni all’abitazione principale segnalati originariamente nelle schede delle attività produttive (scheda C) e dell’agricoltura (scheda D), ma ora rimborsabili ai sensi delle ordinanze 2 e 8 (abitazioni private), occorre comunque presentare contestualmente alla domanda la perizia asseverata.

Riguardo ai beni mobili registrati (automobili), in caso di distruzione o danno non riparabile, si precisa che deve essere presentato il certificato di rottamazione. Inoltre, in caso di cessione del bene mobile registrato distrutto o danneggiato a una concessionaria d’auto o ad altro soggetto privato, prima dell’entrata in vigore della direttiva n. 2-8, per la domanda di rimborso deve essere prodotto il certificato che attesta il passaggio di proprietà e il relativo prezzo.

Sulla base delle novità introdotte, è ora possibile chiedere il rimborso per la rimozione del fango che ha invaso le abitazioni, mentre si precisa che saranno trattate in una specifica nuova ordinanza i casi delle abitazioni danneggiate dall’alluvione o dalla tromba d’aria e già dichiarate inagibili in conseguenza del sisma del maggio 2012, e il decesso del proprietario dei beni distrutti e/o danneggiati successivamente alla presentazione della scheda di segnalazione dei danni o della domanda di contributo.

Sono state introdotte altre modifiche e integrazioni relativamente a situazioni particolari, come i casi riguardo la definizione delle pertinenze; i casi di autoveicoli per i quali non sia disponibile la quotazione Eurotax, la non cumulabilità dei contributi con le detrazioni di imposta.

Se si riscontra la presenza delle nuove voci di rimborso, inoltre, le domande di contributo a oggi già presentate dai cittadini nei comuni colpiti dall’alluvione possono essere debitamente integrate. Non è stata cambiata la modulistica per presentare la domanda di contributo e i successivi modelli riepilogativi di spesa: i cittadini possono pertanto continuare a usare quelli approvati con la precedente ordinanza. La domanda di contributo, comunque, deve essere presentata, completa in tutte le sue parti, obbligatoriamente entro venerdì 8 agosto; la documentazione delle spese ammissibili può essere fornita al Comune, in originale, anche successivamente, ma comunque non oltre i termini previsti dalla direttiva stessa: interventi edilizi di ripristino, arredamento, elettrodomestici entro il 30 giugno 2015; spesa per riparazione o riacquisto di auto e moto entro il 31 dicembre 2014.

Tutte le documentazioni delle spese ammissibili sono liquidabili da parte dei Comuni solo se giustificate da fatture, ricevute fiscali o altri documenti intestati al beneficiario che ha presentato domanda di contributo.

Per le parti comuni di abitazioni danneggiate, devono presentare domanda di contributo l’amministratore condominiale o un condomino delegato dagli altri condomini, i proprietari dei beni mobili ubicati in abitazioni danneggiate, i proprietari dei beni mobili registrati.

Azioni sul documento