12/08/2015

“WHISTLEBLOWING” / 2 – CONTROLLI ENTRO 120 GIORNI

Segnalazioni solo su situazioni di cui si ha conoscenza diretta. La procedura tutela l’identità del dipendente. Ma non in caso di calunnia o diffamazione

Il contenuto delle segnalazioni sulla base del “whistleblowing” deve riguardare situazioni di cui il dipendente è venuto a conoscenza diretta nell’esercizio della attività lavorativa (non si deve trattare di fatti riportati o riferiti da altri soggetti) relativamente a comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse pubblico. Si tratta quindi di una gamma di possibilità più ampia di quella prevista dal codice penale perché riguarda tutte le situazioni in cui nel corso dell'attività amministrativa, “si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite”.

Avvertenza per i dipendenti: la segnalazione non deve essere utilizzata “per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l’Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici”.

Ricevuta la segnalazione, con le opportune cautele partono i controlli per verificarne la fondatezza e per individuare inequivocabilmente gli autori dell’eventuale condotta illecita.

Per tutta la durata dell’istruttoria i dati del segnalante vengono tenuti separati dai contenuti in corso di verifica rendendo impossibile risalire alla sua identità, almeno fino all’apertura dell’eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato, all’eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria o nei casi in cui l’anonimato non è opponibile per legge (per esempio, in caso di indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni di organi di controllo). Il procedimento si deve concludere entro 120 giorni, salvo proroghe in caso di particolari complessità, e al termine il segnalante deve essere informato dell’esito.

I dipendenti che effettuano segnalazioni “non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati alla segnalazione”. Ma la tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui si incorra, con la segnalazione, in responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione. Se, a seguito delle verifiche interne, la segnalazione risulti priva di ogni fondamento, inoltre, verranno valutate “azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante, salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione”.

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