Cos'è
Al momento del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti che subisce decurtazioni, a seguito della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V del Codice della Strada.
I punti vengono decurtati al conducente quale responsabile della violazione. Nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 CDS, cui viene notificato il verbale, con apposita comunicazione deve fornire all’organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente di colui che guidava il veicolo al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo è una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.
Il soggetto tenuto, che omette senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati del conducente, è soggetto al pagamento di un'ulteriore sanzione pecuniaria.
Alle patenti sono equiparati la carta di qualificazione del conducente (CQC), il CAP di tipo KB ed il certificato di idoneità alla guida per i ciclomotori.
La mancata comunicazione comporta una sanzione a carico del proprietario da Euro 292,00 a Euro 1168,00, ai sensi dell'articolo 126-bis del Codice della Strada.