Sono equipollenti alla carta di identità:

  • passaporto
  • patente di guida
  • patente nautica
  • libretto di pensione
  • patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
  • porto d'armi
  • tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato

Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.

Normativa di riferimento
Articolo 35 "Documenti di identità e di riconoscimento" del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa