Bollettino delle Leggi della Repubblica italiana, 24 luglio 1802.

cittadini eletti in Consiglio Comunale sono 40 "capi di famiglia", venti di loro devono essere proprietari terrieri e gli altri possono essere non possidenti "che però abbiano nella Comune qualche stabilimento di commercio, o d'industria, o esercitino qualche scienza, od arte ancorchè meccanica", però tutti iscritti al registro civico del Comune. Il Consiglio si rinnova per quote uguali ogni anno e completamente entro 5 anni, i membri in carica non sono rieleggibili se non dopo una assenza di 2 anni. Non possono diventare membri del Consiglio i pupilli, i minori, le donne, i possidenti "fuori del territorio" della Repubblica, i debitori del comune, quelli che hanno liti aperte. I Consigli Comunali si svolgono in luogo pubblico e sono programmati 15 giorni prima della seduta; si comunica la loro convocazione con il suono della campana. Di solito le sedute avvengono 2 volte all'anno, la prima verso gennaio-febbraio e la seconda settembre-ottobre, ma il Consiglio può riunirsi su invito del Prefetto e del Vice Prefetto. Nella prima riunione si delibera su fatti accaduti nell'anno precedente, nella seconda si nominano i membri del Consiglio Comunale e si rinominano e confermano gli amministratori, si verificano le spese, si nominano i contabili sui redditi dell'anno corrente. Gli altri affari che interessano il Comune possono essere discussi in entrambe le sedute, le spese del Comune sono sostenute dalle rendite ordinarie e da una tassa personale al massimo di tre lire e mezza solo per gli abitanti maschi. Lo scrutinio segreto viene fatto collegialmente e legittimamente ne viene trasmessa una copia al Prefetto per avere l'approvazione.