L'Italia è stata divisa in sei zone climatiche in base alla media delle temperature giornaliere registrate negli anni (DPR 412 26 agosto 1993)

  • Zona A: ore 5 giornaliere
  • Zona B: ore 7 giornaliere
  • Zona C: ore 9 giornaliere
  • Zona D: ore 11 giornaliere
  • Zona E: ore 13 giornaliere (Modena)
  • Zona F: nessuna limitazione.

Il Comune di Modena rientra nella zona climatica E, pertanto l'attivazione degli impianti di riscaldamento è consentita dal 15 ottobre al 15 aprile per un massimo di 13 ore al giorno tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

Tale disposizione non si applica:

  • agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici
  • agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido
  • agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili
  • agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione
temperature

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) ha stabilito l’obbligo di riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati. Pertanto la temperatura massima interna deve essere:

  • fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali
  • fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali.

    La temperatura può superare il limite previsto di al massimo 2 gradi, senza che vengano applicate sanzioni

    Le prescrizioni si applicano a tutti gli edifici ad uso civile con la sola esclusione di quelli adibiti ad ospedali e case di cura, alle scuole, alle saune ed alle piscine

al di fuori del periodo 15 ottobre 15 aprile

Al di fuori del periodo 15 ottobre - 15 aprile, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, il Comune, con proprio provvedimento, può autorizzare l’accensione degli impianti termici prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

Comunicazione per gli amministratori di condominio (PDF - 121,6 KB)