Il referendum consultivo è orientato a chiedere l'opinione dei cittadini su una determinata questione, ma l'esito non è vincolante per le decisioni dell'amministrazione. Questo referendum non prevede quorum di partecipazione per la sua validità

Il referendum abrogativo riguarda disposizioni e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale con alcune esclusioni di salvaguardia degli interessi privati e o sociali generali. L'esito è vincolante per le decisioni dell'amministrazione e del Consiglio comunale che è tenuto a deliberare in modo conforma. Questo referendum prevede quorum di partecipazione del 50% + 1 dei votanti per la sua validità.

Il referendum propositivo chiede il pronunciamento dei votanti relativa a una delibera di iniziativa popolare respinta in tutto o in parte dal Consiglio comunale. Il Consiglio comunale può delibare un proprio quesito da opporre a quello oggetto della richiesta di referendum L'esito è vincolante per le decisioni dell'amministrazione e del Consiglio comunale che è tenuto a deliberare in modo conforma. Questo referendum prevede quorum di partecipazione del 30% dei votanti per la sua validità.

Non possono essere sottoposti a referendum, ai sensi dell'art. 13 comma 6 dello Statuto comunale:

  1. atti inerenti la tutela dei diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalla Costituzione;
  2. statuto, regolamento della partecipazione territoriale, regolamento del Consiglio comunale;
  3. bilancio preventivo e conto consuntivo;
  4. i provvedimenti nelle materie relative a:
  • tributi locali e tariffe;
  • espropriazioni per pubblica utilità;
  • designazioni e nomine;
  • pubblico impiego;
  1. provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti;
  2. atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
  3. materie nelle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
  4. quesiti già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 3 anni.

Modalità - comitato promotori
Per la richiesta dei referendum comunali il/i Comitato dei promotori deve presentare una richiesta supportata da almeno 150 firme autenticate e una relazione descrittiva della proposta di referendum.

Quando la richiesta risulta regolare è inviata al Comitato dei garanti, organismo nominato dal Consiglio comunale e composto dal segretario generale del Comune di Modena, da un rappresentante nominato rispettivamente dal Presidente del Tribunale di Modena, dal Rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati e dal Presidente del Consiglio Notarile.

Il Comitato dei Garanti ha il compito di valutare entri 20 giorni che la richiesta e l'oggetto del referendum non siano in contrasto con le leggi, la costituzione e lo statuto comunale, che riguardi materie di competenza del Comune, che il quesito sia formulato in modo chiaro e corretto. Nel caso il Comitato dei Garanti valuti che il quesito non sia formulato in modo chiaro e corretto, convoca i promotori ai quali formula una proposta di correzione del quesito. Il Comitato promotore potrà presentare, per una sola volta, una nuova formulazione del quesito entro 7 (sette) giorni dalla data di convocazione.

Qualora il Comitato dei Garanti esprima parere favorevole il Comitato promotore dovrà raccogliere:

a) per il referendum consultivo almeno 1500 sottoscrizioni autentiche di cittadini/e iscritti/e nelle liste elettorali del Comune, ovvero residenti nel Comune da almeno 5 (cinque) anni alla data della sottoscrizione, purché maggiorenni, sono comprese le sottoscrizioni dei Promotori.
b) per il referendum abrogativo e propositivo: sono richieste 1500 sottoscrizioni autentiche di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, comprese le sottoscrizioni dei Promotori.

La raccolta delle firme deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della decisione di ammissibilità del referendum.

Conclusa questa fase e accertata la validità delle firme entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di vapidità dell’Ufficio elettorale comunale il Sindaco indice il referendum almeno 55 (cinquantacinque) giorni prima della consultazione stessa.

Modalità - attivazione dal Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale può a sua volta attivare un referendum consultivo su richiesta di un/una consigliere se approvata a maggioranza assoluta dalla competente commissione consiliare, ammessa con parere favorevole dal Comitato dei garanti e infine approvata con voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale può inoltre intervenire nel caso di:

  • referendum consultivo proponendo un quesito alternativo o integrativo;
  • nel referendum abrogativo cancellando in tutto o in parte la norma del provvedimento sottoposto a referendum;
  • nel referendum propositivo deliberare una controproposta da sottoporre agli elettori insieme a quella del comitato promotore.

Svolgimento dei referendum

Lo svolgimento del/dei referendum non è possibile in coincidenza con le elezioni comunali, nei sei mesi prima delle scadenza del mandato amministrativo e nei tre mesi successivi all'insediamento della nuova amministrazione.

Nel caso il/ referendum non sia in abbinamento con un'altra votazione le operazioni elettorali si svolgeranno in un'unica giornata con votazioni dalle ore 10 alle ore 22. I seggi elettorali potranno essere accorpati e insediati in sedi comunali al fine di contenere i costi generali e i disagi per la popolazione. Nel caso di abbinamento con altre elezioni le operazioni saranno svolte in conformità con quelle previste per quelle votazioni, ma non potranno essere comunque inferiori all'orario indicato nel regolamento.

Gli elettori sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale, pertanto devono mostrare un documento di identità valido.

Le schede su cui si vota per il referendum comunale hanno le caratteristiche delle schede di votazione stabilite per le consultazioni referendarie nazionali. Contengono il quesito completo riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, seguito dalle risposte prestampate positiva "Sì” e negativa “No”. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso, una per ciascun referendum.

In caso di referendum consultivo, se il Consiglio comunale ha deliberato uno o più quesiti alternativi, la scheda deve contenere tutti i quesiti oggetto del referendum, con l'indicazione se trattasi del quesito di iniziativa popolare o di iniziativa del Consiglio comunale; il cittadino vota tracciando sulla scheda un segno in corrispondenza del quesito prescelto.

In caso di referendum propositivo se il Consiglio comunale ha deliberato una controproposta, la scheda deve contenere entrambe le proposte oggetto di referendum, con l'indicazione se la proposta è di iniziativa popolare o del Consiglio comunale; il cittadino vota tracciando sulla scheda un segno in corrispondenza del quesito prescelto.

Se la consultazione referendaria è risultata valida e ha ottenuto la maggioranza dei voti il Consiglio Comunale nel caso di:

  • referendum consultivo entro 30 giorni deve deliberare se intente accogliere o no all'esito del voto; referendum abrogativo entro 60 giorni deve deliberare in modo conforme all'esito del voto;
  • referendum propositivo entro 60 giorni deve deliberare in modo conforme all'esito del voto.

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