Le limitazioni della circolazione resteranno in vigore fino al 31 marzo 2024.
Da gennaio 2023, per i veicoli soggetti alle limitazioni, è entrato in vigore anche il nuovo sistema Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti). Il nuovo sistema si aggiunge alla manovra ordinaria.

Il provvedimento

  • Quali sono le limitazioni previste per i ciclomotori e motocicli?
    Dal 1°ottobre 2023 al 31 marzo 2024 è vietata la circolazione ai ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 da lunedì a venerdì e nelle giornate di domenica, dalle 8.30 alle 18.30
  • Sono sempre previste le limitazioni più restrittive il giovedì?
    NO. Come negli anni scorsi anche quest'anno non verranno più applicate le limitazioni più restrittive nella giornata di giovedì.
  • E' prevista l'eventuale revoca del provvedimento di blocco della circolazione (es. per le condizioni meteorologiche)?
    Non sono previste revoche del provvedimento di blocco della circolazione.
  • E' prevista la sospensione del blocco della circolazione nelle giornate festive?
    Non sono previste sospensioni del blocco della circolazione.
    L’ultima domenica ecologica è il 24 marzo 2024.
    La manovra ordinaria è sempre sospesa nella giornata del sabato fatta salva l'entrata in vigore delle misure emergenziali.
  • E' prevista la sospensione del blocco della circolazione nel periodo natalizio?
    Non sono previste sospensioni del provvedimento di blocco della circolazione.
  • I veicoli diesel dotati di FAP (filtro anti particolato) possono circolare?
    I veicoli diesel soggetti alle restrizioni non possono circolare anche se dotati di FAP (filtro anti particolato). Le limitazioni alla circolazione sono infatti finalizzate non solo al contenimento delle emissioni di polveri primarie ma anche di quelle secondarie e le auto dotate di FAP, pur trattenendo una quota di polveri, emettono comunque ossidi di azoto che sono precursori delle polveri sottili
  • I veicoli a benzina dotati di Retrofit possono circolare?
    I veicoli dotati di dispositivi comunemente chiamati "Retrofit" non possono circolare in quanto equiparati ai veicoli benzina non catalizzati e classificati PRE EURO.
  • Possiedo un veicolo immatricolato prima del 1993 dotato di catalizzatore. Posso circolare?
    No. I veicoli immatricolati nei primi anni ‘90 con catalizzatore non possono circolare in quanto non conformi alle direttive relative alle classi EURO 2 e successive.
  • Possono circolare i veicoli sui quali è stato installato un impianto a GPL o a gas metano ma sui quali non è ancora stato effettuato il collaudo?
    Per legge, è vietata la circolazione utilizzando l’alimentazione a gpl o metano quando l’impianto non è ancora stato collaudato presso l’Ufficio provinciale del Dipartimento trasporti terrestri (ex MCTC).
    Pertanto, i veicoli sui quali è stato installato un nuovo impianto a gpl o metano dovranno rispettare le restrizioni della circolazione previste fino al momento del collaudo positivo dell’impianto stesso.
  • E’ previsto un contrassegno per distinguere i veicoli funzionanti a gas?
    Non è previsto nessun contrassegno distintivo, valgono i dati riportati nel libretto di circolazione.
  • Il mancato rispetto dell’ordinanza in questione comporta anche la perdita di punti della patente di guida?
    No, il mancato rispetto dell’ordinanza non comporta la perdita di punti della patente di guida.
  • Possiedo un autoveicolo che non necessita di patente di guida. Come mi devo comportare?
    Anche questo tipo di veicolo è soggetto ai provvedimenti di limitazione della circolazione. Occorre quindi verificare la direttiva riportata sul libretto del proprio veicolo.
  • Le strade che delimitano l’area di limitazione della circolazione sono percorribili liberamente?
    Le strade che fanno da perimetro all’area in cui vale il provvedimento di limitazione della circolazione sono liberamente percorribili. E' possibile accedere anche ai parcheggi scambiatori presenti all'interno dell'area di restrizione percorrendo gli appositi corridoi individuati nell'Ordinanza.
  • Il provvedimento è valido solo per i residenti nel Comune di Modena?
    Il divieto di circolazione riguarda tutti i veicoli in transito nell'area di limitazione.
  • Il provvedimento è valido solo nel Comune di Modena?
    NO. Il provvedimento deve essere applicato in tutti comuni della Regione Emilia Romagna con più di 30.000 abitanti.
    Le ordinanze di limitazione al traffico e le aree di limitazione della circolazione nei diversi comuni possono essere consultate nel sito Liberiamo l'aria della Regione Emilia Romagna
    Inoltre in tutti i comuni di pianura della Regione Emilia Romagna con meno di 30.000 abitanti sono in vigore altre misure di restrizione della circolazione oltre a limitazioni all’utilizzo di impianti a biomassa e al divieto di abbruciamento di residui vegetali.
    Le relative ordinanze possono essere consultate nel sito Liberiamo l'aria della Regione Emilia Romagna

Le deroghe

  • La deroga della pool-car quali veicoli riguarda?
    La deroga vale esclusivamente per gli autoveicoli omologati per quattro o più posti a sedere con almeno tre persone a bordo e per gli autoveicoli omologati per due o tre posti a sedere con almeno due persone a bordo, compresi i ciclomotori e i motoveicoli e i veicoli commerciali.
  • Sono previste deroghe per i veicoli alimentati a GPL/gasolio o metano/gasolio? Per i veicoli GPL/gasolio e metano/gasolio non sono previste deroghe, in quanto, in base alle valutazioni tecniche effettuate da Arpae (l'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia), è stato verificato che la trasformazione dei veicoli diesel in veicoli diesel/gpl/metano non produce un sostanziale miglioramento dei gas di scarico.
  • E' obbligatorio esporre la documentazione attestante deroghe specifiche ?
    Non è necessario esporre i documenti. I controlli da parte della Polizia Locale non vengono effettuati sui veicoli in sosta, ma solo su quelli in circolazione. Il conducente del veicolo che viene fermato per il controllo esibisce sul momento la documentazione necessaria.
  • Posso circolare per accompagnare e andare a riprendere mio figlio all’asilo nido/ alla scuola materna / alla scuola elementare / alle scuole medie inferiori/ alle scuole medie superiori?
    A partire dal 9 marzo 2024 non è più prevista la deroga per l’accompagnamento, in entrata e in uscita, degli alunni a scuola, indipendentemente dall’ordine e grado dell’istituto scolastico.
    È possibile aderire al servizio Move-In per poter utilizzare la propria auto nei limiti delle soglie chilometriche previste dal servizio stesso.
  • Nell’ordinanza è presente una deroga per chi frequenta scuole o corsi serali?
    Non è prevista una deroga per chi frequenta scuole o corsi serali. Si suggerisce di organizzarsi con il pool-car, ossia di circolare su di un veicolo con almeno tre persone a bordo oppure di aderire al servizio Move-In.
  • Lavoro come promotore finanziario/agente immobiliare/rappresentante di commercio e ho necessità di frequenti spostamenti: è prevista una deroga per la mia professione?
    Per questo tipo di attività non è stata prevista alcuna deroga specifica.
  • Sono un lavoratore su turno, come posso usufruire di qualche deroga?
    A partire dal 9 marzo 2024 non è più prevista la deroga per i lavoratori su turno.
    Si suggerisce di organizzarsi con il pool-car oppure di aderire al servizio Move-In.
  • Sono un fisioterapista e mi reco giornalmente a domicilio presso i miei pazienti per trattamenti di riabilitazione programmati. Posso circolare in deroga ai provvedimenti previsti dalla manovra antismog?
    Il fisioterapista può essere considerato un “paramedico”, quindi rientra nella deroga V. Per circolare deve essere in possesso di un'attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza o di un'autocertificazione in caso di libero professionista nella quale sia dichiarato che svolge l'attività di fisioterapista.
  • Presto assistenza in ambito sanitario in qualità di volontario, sono in deroga al provvedimento?
    Sì, in quanto è possibile usufruire della deroga V. L'associazione di volontariato deve rilasciare un'attestazione nominativa che indichi data, ora e luogo in cui tale attività è svolta.
  • Presto assistenza in ambito sanitario in qualità di libero professionista, sono in deroga al provvedimento?
    Sì, in quanto è possibile usufruire della deroga V. Per circolare deve essere in possesso di un'autocertificazione nella quale sia dichiarato che svolge l'attività di assistente sanitario e che indichi data, ora e luogo in cui tale attività è svolta.
  • Ho fissato l’appuntamento per una visita medica posso circolare?
    Sì, è possibile circolare come previsto dalla deroga IV, purché si sia muniti di una prenotazione scritta o di un certificato medico attestante l'effettuazione della visita che può essere esibito anche successivamente in caso di controllo della Polizia Locale.
  • Sono un meccanico e a volte presto servizio di soccorso (es. per ricaricare una batteria scarica) con un'auto invece che con il mezzo di soccorso stradale. Posso circolare?
    Sì, è possibile circolare purché si sia muniti di una autocertificazione nella quale si dichiari che si sta svolgendo l'attività di soccorso stradale.
  • Le auto d’epoca sono soggette ai provvedimenti di limitazione della circolazione?
    I veicoli d'interesse storico e collezionistico iscritti ad uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI possono circolare solo nell'ambito di manifestazioni organizzate.
  • Al punto 7 è indicato che sono esclusi dal divieto di circolazione degli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale. Come posso verificare se il mio autoveicolo rientra in queste categorie?
    L’indicazione “autoveicolo per trasporti specifici” oppure “autoveicolo per uso speciale” è riportata sul libretto di circolazione.
  • Tra gli autoveicoli per uso speciale (allegato 2 punto 2) è riportata anche la categoria “autoveicoli per uso ufficio”. Che cosa si intende?
    La definizione “autoveicolo ad uso ufficio” si riferisce a una disposizione del Ministero dei Trasporti, secondo la quale un autoveicolo per rientrare in questa categoria deve avere le seguenti caratteristiche:
    - possibilità di occupare al massimo tre posti su un’unica fila durante la marcia
    - parte posteriore che costituisce un vero e proprio ufficio, con un’altezza interna minima di un metro e ottanta
    - porta di accesso dall’esterno larga almeno 50 centimetri e una finestra non inferiore a 40 centimetri quadrati.
    Sul libretto di circolazione non compare questa definizione ma quella più generica, cioè “autoveicolo per uso speciale”.
  • Tra gli autoveicoli per uso speciale (allegato 2 punto 2) sono riportate anche le categorie “autoveicoli per uso officina” e “autoveicoli per uso negozio”. Che cosa si intende?
    Per rientrare in una di queste due categorie gli autoveicoli devono essere dotati di specifiche attrezzature in modo tale che possano essere effettivamente utilizzati come “officina mobile” o “negozio mobile”. Sul libretto di circolazione non compare questa definizione ma quella più generica, cioè “autoveicolo per uso speciale”.