Pista ciclabile su corsia riservata ricavata dalla carreggiata (monodirezionale)
Corsia riservata alla circolazione dei velocipedi ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore e ubicata di norma in destra rispetto a quest'ultima corsia, il cui elemento di separazione è costituito essenzialmente da strisce di delimitazione longitudinali (bianca + gialla) o da delimitatori di corsia
Argomenti

- La pista ciclabile su corsia riservata ricavata dalla carreggiata è posta di norma a destra della corsia destinata ai veicoli a motore ed è separata da essa da due strisce affiancate, una bianca dal lato della corsia veicolare ed una gialla dal lato della ciclabile, distanziate tra loro di 12 cm;
- La pista ciclabile su corsia riservata ricavata dalla carreggiata è riservata alla circolazione dei velocipedi che, come indicato anche dalle frecce di direzione riportate a terra insieme al simbolo di velocipede, devono procedere nello stesso senso di marcia dei veicoli che circolano nella contigua corsia destinata ai veicoli a motore;
- Non è mai possibile per i veicoli a motore a valicare le strisce (bianca e gialla) continue di delimitazione della pista ciclabile;
- È possibile per i veicoli a motore valicare le strisce (bianca e gialla) tratteggiate di delimitazione della pista ciclabile per effettuare la sosta quando è presente una fascia di sosta veicolare laterale o per immettersi in un passo carraio;
- Se presenti piste ciclabili o corsie ciclabili, i velocipedi devono transitare lungo le stesse.
Riferimenti normativi
Codice della strada
Art. 3. Definizioni stradali e di traffico 1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati: 39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
Regolamento di Attuazione del Codice della Strada
Art. 140. Strisce di corsia
7 .
Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della pista ciclabile (fig. II.427/b).
D.M. 557/99
Art. 6. Definizioni, tipologia e localizzazione
1.
Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
2. La pista ciclabile può essere realizzata:
a) in sede propria, ad unico o doppio senso di marcia, qualora la sua sede sia fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili;
b) su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia, concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata di norma in destra rispetto a quest'ultima corsia, qualora l'elemento di separazione sia costituito essenzialmente da striscia di delimitazione longitudinale o da delimitatori di corsia;
c) su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, ad unico o doppio senso di marcia, qualora l'ampiezza ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia ubicata sul lato adiacente alla carreggiata stradale.