Uso ciclabile di corsie preferenziali del TPL

  • I velocipedi possono circolare lungo le corsie preferenziali del trasporto pubblico qualora vi sia data apposita indicazione con segnaletica verticale e/o orizzontale;
  • I velocipedi lungo le corsie preferenziali per TPL e bici transitano nello stesso senso di marcia dei veicoli del trasporto pubblico;
  • I velocipedi che transitano lungo le corsie preferenziali per TPL e bici devono rispettare le medesime norme di comportamento e precedenza dei veicoli del trasporto pubblico ivi presenti.

A Modena:


l’uso ciclabile di corsie preferenziali del TPL può servire per realizzare riconnessioni della rete ciclabile modenese lungo quei tratti stradali in cui gli spazi a disposizione non consentono un’immediata realizzazione di una pista ciclabile/ciclopedonale in carreggiata o in sede riservata; in questi casi, di concerto con l’Agenzia per la Mobilità di Modena, si consente l’utilizzo della corsia preferenziale per TPL anche ai velocipedi mediante apposita segnaletica orizzontale (aggiunta del simbolo di velocipede a terra) e verticale (segnale di uso corsia riservata a bus e bici), qualora il contesto viabilistico renda compatibile l’uso da parte di mezzi pubblici e biciclette/MPPE.

Codice della strada

Art. 3. Definizioni stradali e di traffico
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.

N.B. Le modifiche apportate dal testo coordinato con legge di conversione n. 120 del 11 settembre 2020 del DL 16 luglio 2020 n.76 (“Decreto Semplificazioni”) all’art. 7, comma 1, lettera i-ter) del CdS non si riferiscono all’uso ciclabile delle corsie preferenziali del TPL ma alla possibilità di riservare intere strade (e non corsie) alla circolazione di TPL e velocipedi.

Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purchè non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.