La decorrenza dell’accensione degli impianti termici ad uso civile, anche a biomassa, è fissata al 1° novembre 2026. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole e le altre casistiche individuate all’art. 4 comma 5 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013

Fino al 31/12/2026 sono attive le misure locali aggiuntive per il contenimento dell’inquinamento atmosferico:
dal 01/11/2026 al 31/12/2026 divieto di utilizzare in tutte le unità immobiliari (da E1 a E8), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, pellet, cippato, altro) indipendentemente dalle stelle

Dal 01/01/2027 al 31/03/2027 divieto di utilizzare in tutte le unità immobiliari (da E1 a E8), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, pellet, cippato, altro) che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle” oltre ai focolari aperti o che possono funzionare aperti.

In caso di attivazione delle misure emergenziali il divieto è esteso ai generatori che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “5 stelle”.

Nei generatori di calore funzionanti a pellet è fatto comunque obbligo di utilizzare pellet certificato, da un organismo di certificazione accreditato, conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17255-2.

Classificazione delle unità immobiliari

  • edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1)
  • uffici e assimilabili (E2)
  • ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili (E3)
  • luoghi per le attività ricreative associative o di culto ed assimilabili (E4)
  • attività commerciali ed assimilabili (E5)
  • luoghi per le attività sportive (E6)
  • edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7)
  • luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8)