Dal 01/10/2025 al 31/03/2026 divieto di utilizzare in tutte le unità immobiliari (da E1 a E8), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, pellet, cippato, altro) che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle” oltre ai focolari aperti o che possono funzionare aperti.

Non sono previste ulteriori restrizioni sugli impianti di riscaldamento in caso di attivazione delle misure emergenziali.

Nei generatori di calore funzionanti a pellet è fatto comunque obbligo di utilizzare pellet certificato, da un organismo di certificazione accreditato, conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17255-2.

 Misure locali aggiuntive - attive dal 11/11/2025 al 31/12/2025 

Attenzione: le misure locali aggiuntive vietano di utilizzare in tutte le unità immobiliari (da E1 a E8), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, pellet, cippato, altro) indipendentemente dalle stelle

Classificazione delle unità immobiliari

  • edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1)
  • uffici e assimilabili (E2)
  • ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili (E3)
  • luoghi per le attività ricreative associative o di culto ed assimilabili (E4)
  • attività commerciali ed assimilabili (E5)
  • luoghi per le attività sportive (E6)
  • edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7)
  • luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8)